TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28404/2015 promosso da:
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI
contro
UNICREDIT S.P.A.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Per questi motivi
1) rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione, sollevata da parte convenuta – UNICREDIT s.p.a.;
2) in accoglimento del ricorso proposto da ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, inibisce alla predetta parte convenuta di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti;
3) ordina alla parte convenuta di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ad inserire sulla home page del suo sito web avviso riportante il dispositivo dell’ordinanza stessa, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo dell’ordinanza al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;
4) ordina a parte convenuta di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”, con caratteri doppi rispetto al normale;
5) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Si comunichi.
Milano, 9 luglio 2015
Il giudice
dott. Antonio S. Stefani